Il nostro Codice Etico |
1. Norme Generali.
a. Il professionista deve operare
nell'Interesse esclusivo del cliente.
b. Nello svolgimento degli incarichi
assunti il professionista manterrà quei requisiti di dignità, indipendenza
ed obiettività considerati indispensabili all'esercizio professionale
dell'attività di consulenza e curerà altresì che gli stessi siano
salvaguardati anche dai propri collaboratori.
c. Il professionista non accetterà in
alcun modo incarichi per i quali non è qualificato; assegnerà il lavoro
globalmente e nelle sue parti al personale idoneo a svolgerlo nel migliore
dei modi al fine di garantire un elevato indice qualitativo alle sue
prestazioni.
2. Indipendenza Professionale.
a. Prima di assumere un incarico nel quale
particolari circostanze di lavoro, eventuali interessi finanziari, di
fornitura o di altro tipo che possano essere considerati pregiudizievoli,
nella forma o nella sostanza, alla sua indipendenza di giudizio ed
obiettività, il professionista dovrà preventivamente informarne il cliente
per iscritto. La conferma dell'incarico, in questa circostanza, non esonera
il professionista dal dovere svolgere il proprio lavoro con la massima
correttezza professionale.
3. Segreto Professionale.
a. Tutte le informazioni riguardanti
l'attività l'interesse dei clienti acquisite nel corso degli interventi
dovranno essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale;
pertanto non potranno essere divulgate senza specifica autorizzazione
scritta da parte del committente e comunque non potranno essere utilizzate a
vantaggio proprio o di terzi.
b. Non potranno essere accettati incarichi
contemporanei di consulenza della stessa natura presso più aziende tra loro
concorrenti senza averne informato le parti interessate.
c. I1 rispetto delle norme deontologiche
enunciato ai punti precedenti si estende oltre che a tutti i dipendenti
anche ai collaboratori sia a tempo pieno che occasionali.
4. Espletamento degli incarichi.
a. Il professionista si adopererà in modo
da assicurare al cliente il conseguimento di benefici permanenti e per la
pratica introduzione del princìpi e delle tecniche suggerite. In particolare
assolverà ai propri impegni professionali con elevato spirito di
collaborazione.
5. Tutela del cliente.
a. È fatto divieto al professionista di
fare in proprio o conto terzi offerte dirette di impiego al personale
impiegato presso il cliente. Eventuali candidature non sollecitate (come ad
esempio risposte spontanee ad annunci pubblicati) dovranno essere valutate di
volta in volta in relazione alle circostanze concrete in base alle norme
generali di correttezza sopra richiamate.
b. Il professionista non deve accettare o
permettere che i propri collaboratori accettino provvigioni o compensi di
qualsiasi natura dai fornitori di beni o servizi il cui uso essi stessi
abbiano raccomandato o possano raccomandare al cliente.
6. Ottenimento del lavoro.
a. Il professionista non può influire nel
confronti di terzi né tanto meno nei confronti di funzionari di clienti
potenziali con provvigioni o compensi di qualsiasi natura nell'intento di
ottenere l'assegnazione di incarichi.
7. Attività Promozionale.
a. Il professionista deve mantenere
l'attività promozionale di pubbliche relazioni entro i limiti di massima
serietà e correttezza professionale sia nella forma che nei contenuti.
8. Tariffe.
a. Il professionista applicherà tariffe
ragionevoli ed appropriate alla natura dell'incarico . In ogni caso gli
elementi tecnici ed economici dell'incarico dovranno essere precisati in una
proposta all'approvazione del cliente prima dell'inizio dei lavori.
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