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Il nostro Codice Etico


1. Norme Generali.

a. Il professionista deve operare nell'Interesse esclusivo del cliente.

b. Nello svolgimento degli incarichi assunti il professionista manterrà quei requisiti di dignità, indipendenza ed obiettività considerati indispensabili all'esercizio professionale dell'attività di consulenza e curerà altresì che gli stessi siano salvaguardati anche dai propri collaboratori.

c. Il professionista non accetterà in alcun modo incarichi per i quali non è qualificato; assegnerà il lavoro globalmente e nelle sue parti al personale idoneo a svolgerlo nel migliore dei modi al fine di garantire un elevato indice qualitativo alle sue prestazioni.

2. Indipendenza Professionale.

a. Prima di assumere un incarico nel quale particolari circostanze di lavoro, eventuali interessi finanziari, di fornitura o di altro tipo che possano essere considerati pregiudizievoli, nella forma o nella sostanza, alla sua indipendenza di giudizio ed obiettività, il professionista dovrà preventivamente informarne il cliente per iscritto. La conferma dell'incarico, in questa circostanza, non esonera il professionista dal dovere svolgere il proprio lavoro con la massima correttezza professionale.

3. Segreto Professionale.

a. Tutte le informazioni riguardanti l'attività l'interesse dei clienti acquisite nel corso degli interventi dovranno essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale; pertanto non potranno essere divulgate senza specifica autorizzazione scritta da parte del committente e comunque non potranno essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi.

b. Non potranno essere accettati incarichi contemporanei di consulenza della stessa natura presso più aziende tra loro concorrenti senza averne informato le parti interessate.

c. I1 rispetto delle norme deontologiche enunciato ai punti precedenti si estende oltre che a tutti i dipendenti anche ai collaboratori sia a tempo pieno che occasionali.

4. Espletamento degli incarichi.

a. Il professionista si adopererà in modo da assicurare al cliente il conseguimento di benefici permanenti e per la pratica introduzione del princìpi e delle tecniche suggerite. In particolare assolverà ai propri impegni professionali con elevato spirito di collaborazione.

5. Tutela del cliente.

a. È fatto divieto al professionista di fare in proprio o conto terzi offerte dirette di impiego al personale impiegato presso il cliente. Eventuali candidature non sollecitate (come ad esempio risposte spontanee ad annunci pubblicati) dovranno essere valutate di volta in volta in relazione alle circostanze concrete in base alle norme generali di correttezza sopra richiamate.

b. Il professionista non deve accettare o permettere che i propri collaboratori accettino provvigioni o compensi di qualsiasi natura dai fornitori di beni o servizi il cui uso essi stessi abbiano raccomandato o possano raccomandare al cliente.

6. Ottenimento del lavoro.

a. Il professionista non può influire nel confronti di terzi né tanto meno nei confronti di funzionari di clienti potenziali con provvigioni o compensi di qualsiasi natura nell'intento di ottenere l'assegnazione di incarichi.

7. Attività Promozionale.

a. Il professionista deve mantenere l'attività promozionale di pubbliche relazioni entro i limiti di massima serietà e correttezza professionale sia nella forma che nei contenuti.

8. Tariffe.

a. Il professionista applicherà tariffe ragionevoli ed appropriate alla natura dell'incarico . In ogni caso gli elementi tecnici ed economici dell'incarico dovranno essere precisati in una proposta all'approvazione del cliente prima dell'inizio dei lavori.

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